La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia
di Stato
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima
assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e
quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a
due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»;
b) all'articolo 27-ter, comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I vice ispettori in prova permangono nella sede di
prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55,
terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni,
ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi
disagiate»;
c) all'articolo 55, primo comma, le parole: «I trasferimenti»
sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6,
del presente decreto nonche' dall'articolo 4, comma 7, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti».
2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui
siano stati assegnati a sedi disagiate»;
b) all'articolo 58, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di
funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in
particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia
delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della
minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita'
strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su
proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche
equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei
medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo
conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel
limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di
funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro
dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera
a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 2001, n. 208, rendendo contestualmente indisponibili
altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo
decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle
dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338»;
c) all'articolo 65, il comma 2 e' abrogato;
d) all'articolo 67:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Istituto Superiore di
Polizia, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola
superiore di polizia, istituita» e dopo le parole: «raccordo con le
competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza» sono inserite le seguenti: «, con il Centro Alti Studi del
Ministero dell'interno (CASMI)»;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla
direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un
prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito
della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B
allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335»;
2) alla rubrica, le parole: «dell'Istituto superiore di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di
polizia».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano
in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del
2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i
trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere
della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con
provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il
requisito minimo di permanenza in sede.
5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla
presente legge.
6. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, le parole: «dei singoli ruoli» sono sostituite dalle
seguenti: «delle carriere e dei ruoli».