# Il bravopensiero

“Su richiesta proviamo a chiarire: da quanto si apprende dai mass media, trattasi di mancata convalida al trattenimento nel CPR di tre Tunisini tra i quali due già espulsi in precedenza.
Art13 comma 13 legge 286/98 Turco/Napolitano, lo straniero che dopo essere espulso rientra in Italia deve essere arrestato. Poi, l’extracomunitario arrestato chiederà nuovamente la protezione internazionale (la motivazione è irrilevante deve essere comunque processata…) già negata in precedenza ma, essendo stato già espulso, dovrebbe essere trattenuto presso il CPR, quanto meno sarebbe più logico visto che sprovvisto di residenza dove poi poterlo rintracciare. Tuttavia si dovrebbe trattenere nel CPR, il condizionale è d’obbligo, perché il Giudice del Tribunale potrebbe anche non convalidare il trattenimento ed è esattamente questo che è successo a Catania, nonostante due di questi tre extracomunitari fossero già stati espulsi. Si aggiungono poi nella motivazione le “critiche” sul trattenimento nei CPR di immigrati provenienti da paesi sicuri e sulla cauzione. Una scelta comunque che rientra nella competenza della magistratura
stabilita per legge, quindi dal legislatore igitur dai parlamentari… E se questa competenza è intoccabile sarebbe forse il caso di definire in modo puntuale la norma che dovrebbe prevedere la convalida obbligatoria del Giudice quando il soggetto è senza fissa dimora, prima però occorre
conoscere la legge di riferimento… Una decisione del Giudice che sembra tuttavia piuttosto discutibile dacché lo stesso Giudice ordinario, in questo caso, ha espresso una motivazione confliggente tra diverse legislazioni (italiana vs europea) un compito che dovrebbe spettare in via esclusiva alla Corte Costituzionale. Speriamo di avere chiarito a chi chiedeva delucidazioni.”
