La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia
                              di Stato 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Gli agenti in prova  permangono  nella  sede  di  prima
assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55,  terzo  e
quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni,  ovvero  a
due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»; 
    b) all'articolo  27-ter,  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I vice ispettori in prova permangono nella sede di
prima assegnazione, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  55,
terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore  a  quattro  anni,
ovvero a due anni nel caso  in  cui  siano  stati  assegnati  a  sedi
disagiate»; 
    c) all'articolo 55, primo comma,  le  parole:  «I  trasferimenti»
sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo  27-ter,  comma  6,
del presente decreto nonche' dall'articolo 4, comma  7,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i trasferimenti». 
  2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattro anni, ovvero a due  anni  nel  caso  in  cui
siano stati assegnati a sedi disagiate»; 
    b) all'articolo 58, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis.  Per  corrispondere   alle   preminenti   esigenze   di
funzionalita'   delle   articolazioni    centrali    e    periferiche
dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza,   connesse    in
particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia
delle attivita' di tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica
nonche'  di  contrasto  e  prevenzione  della  criminalita'  e  della
minaccia  terroristica,  anche   con   riferimento   alle   attivita'
strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno,  su
proposta del Capo della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono  la
promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche
equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei  medici  e  dei
medici veterinari possono essere individuati, ai fini del  successivo
conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel
limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti  di
funzione in deroga  a  quelli  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2,  comma  3,  lettera
a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e  dell'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
22  marzo  2001,  n.  208,  rendendo  contestualmente   indisponibili
altrettanti posti di funzione tra quelli  previsti  con  il  medesimo
decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle
dotazioni organiche di cui alle tabelle A  allegate  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338»; 
    c) all'articolo 65, il comma 2 e' abrogato; 
    d) all'articolo 67: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Istituto Superiore di
Polizia, istituito» sono sostituite  dalle  seguenti:  «della  Scuola
superiore di polizia, istituita» e dopo le parole: «raccordo  con  le
competenti   articolazioni   dell'Amministrazione   della    pubblica
sicurezza» sono inserite le seguenti: «, con il Centro Alti Studi del
Ministero dell'interno (CASMI)»; 
        1.2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Alla
direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere  preposto  un
prefetto o un dirigente generale di  pubblica  sicurezza  nell'ambito
della dotazione organica di  cui,  rispettivamente,  alla  tabella  B
allegata al decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  e  alla
tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335»; 
      2)  alla  rubrica,  le  parole:  «dell'Istituto  superiore   di
polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola  superiore  di
polizia». 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si  applicano
in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge. 
  4. Per le  contingenti  esigenze  di  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica connesse al Giubileo della  Chiesa  cattolica  del
2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2  e  3  del  presente
articolo, e fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  88,  ultimo
comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dalla data  di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025,  i
trasferimenti del personale appartenente ai  ruoli  e  alle  carriere
della Polizia di  Stato  possono  essere  disposti,  a  domanda,  con
provvedimento  del  Capo  della  polizia-direttore   generale   della
pubblica sicurezza, anche se il  dipendente  non  abbia  maturato  il
requisito minimo di permanenza in sede. 
  5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000,  n.
139, e' sostituita  dalla  tabella  B  di  cui  all'allegato  1  alla
presente legge. 
  6. All'articolo 3, comma 14,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, le parole: «dei singoli  ruoli»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle carriere e dei ruoli».