ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE – ROMA
ALL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – ROMA
E, per conoscenza:
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP – ROMA
AL SIG. DIRIGENTE RPC “PIEMONTE” – TORINO
Sempre di più, e sempre meglio, i Reparti Prevenzione Crimine, risultano funzionali nell’affrontare le esigenze di servizio cui l’Amministrazione deve far fronte, sia a livello locale che su tutto il territorio nazionale, ed ancora una volta questa O.S. sottolinea come la peculiarità e la duttilità degli stessi Reparti, sia condivisa dal personale che vi presta servizio con elevata abnegazione e disponibilità.
Poter prestare servizio in un clima di serenità comune e di piena collaborazione, sia tra gli stessi operatori, che con i ruoli dirigenziali, è ampiamente riconosciuto come valore aggiuntivo incontestabilmente efficace, sia per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, che per il perdurare della serenità individuale di ciascun operatore. Quest’ultimo aspetto, è recentemente messo a serio rischio, presso il Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, da alcuni fattori di seguito illustrati.
L’istituto del cambio turno, come noto, è un’indennità remunerativa per il disagio subito dal dipendente, per la variazione di servizio successiva alla programmazione settimanale. Un elevato numero di indennità di cambio turno, non può che essere sintomo, da un lato di probabile disorganizzazione dell’Ufficio ovvero di un suo erroneo utilizzo, per far fronte alle esigenze di servizio. In entrambe le ipotesi, a maggior utilizzo del cambio turno, corrisponde sempre un maggior disagio dell’operatore. In tale contesto, risulta sicuramente eccessivo il dato numerico riferito all’Ufficio in oggetto per l’anno corrente, che vede infatti 70 cambi turno contabilizzati per il periodo dal 01.01.2022, alla data odierna.
Analogamente suscettibile di valutazione per il benessere del medesimo personale, risulta essere la scelta operativa di impiegare, a differenza di quanto avviene negli omologhi Uffici del territorio nazionale, sui quadranti notturni, il personale in forza, in luogo degli equipaggi aggregati, incrementando, di fatto, il disagio familiare di chi è in sede, rispetto a chi risulta già essere lontano dagli stessi affetti, in quanto aggregato ad altro Ufficio fuori sede.
Proprio per garantire una maggior serenità all’interno dell’ambito familiare, tale da poter coniugare al meglio le esigenze di servizio con le necessità dello stesso, consentendo altresì il giusto recupero psicofisico dei colleghi in servizio c/o il Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, risulterebbe molto efficace una quanto più preventiva programmazione dei periodi di congedo ordinario/assenze, sia per il periodo estivo che per le festività natalizie o pasquali, in luogo dell’attuale tempistica in essere, che non consente, di fatto, ogni miglior utile programmazione degli interessi personali.
Gli equipaggi impiegati fuori sede, inoltre, come noto, sono posti a disposizione dell’Ufficio ricevente, il quale provvede altresì alla contabilizzazione delle indennità e straordinari maturati durante l’aggregazione medesima, quale unico conoscitore delle modalità organizzative dei servizi, e pertanto unico titolare alla valutazione di quanto effettivamente spettante. Risulta essere pertanto, superflua e priva di fondamento normativo, ancorché irrispettosa, la consolidata abitudine posta in essere presso l’Ufficio in oggetto, giacché il Dirigente, avoca a se, la valutazione sulla liquidabilità delle predette indennità.
La pandemia COVID, ed i relativi protocolli diretti alla maggior tutela della salute del personale, nonché alla garanzia del maggior numero di servizi, sono stati improntati alla riduzione della promiscuità, ed alla massima “contingentazione” del singolo operatore o degli equipaggi. Risulta pertanto poco lungimirante, per tale tutela, la scelta di non costituire equipaggi “fissi”, ma creare un’alternanza di personale all’interno degli stessi, aumentando, di fatto, il rischio di contagio con operatore eventualmente positivo, e con il quale, con la predetta scelta organizzativa in essere, risultino a contatto maggiori operatori.
In ultimo, ma non in ordine di importanza, si segnala l’errata interpretazione della normativa vigente, secondo cui, qualora un dipendente si dichiari ammalato nel corso della giornata, ed abbia prestato servizio ordinario o straordinario nella parte precedente al decorrere della malattia, sempre nell’ambito della stessa giornata, allo stesso non vengano riconosciute le indennità e/o straordinari maturati, in tale fascia oraria. In tal senso il SIULP chiede l’immediata corresponsione del servizio straordinario cassato in modo iniquo.
Tutte le scelte organizzative di cui sopra, inoltre, sono corroborate da numerosi episodi di scarsa collaborazione, del Dirigente dell’Ufficio, con i collaboratori ad esso gerarchicamente sottoposti, sfociati, in alcuni casi in poco ortodossi rimproveri verbali, dimostrando, oltre la non debita considerazione dei valori dei medesimi collaboratori, la poca predisposizione collaborativa con gli stessi, minandone credibilità e autorevolezza, e non contribuendo al buon andamento dell’Ufficio. in proposito si evidenzia una sorta incomprensibile rapporto conflittuale nei confronti del Sostituto Commissario diretto collaboratore del Dirigente.
Alla luce delle numerose situazioni sopra illustrate, che si ribadisce, non contribuiscono al miglior clima di serenità lavorativa possibile, si richiede un immediato intervento affinché le stesse possano trovare idonea definitiva soluzione.
Torino, 14 febbraio 2022.